STATUTO
 
TITOLO I – GENERALITA’
 
Art. 1
 

 

Denominazione
E’ costituita, con sede in Roma, una Associazione culturale denominata: Consequenze (nel prosieguo denominata anche l’“Associazione”).
L’Associazione è democratica e non ha scopo di lucro.
Essa è regolata dagli artt. 36 e ss. del codice civile e dal presente statuto.
 
Art. 2
 
Sede
La sede dell’Associazione è in Roma
E’ prevista la possibilità che le adunanze degli organi possano essere convocate anche in sedi diverse.
Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, l’Associazione potrà istituire delle sezioni locali territoriali nei Comuni e nelle Regioni, al fine di raggiungere i propri scopi istituzionali.

 

 
Art. 3
 

 

Caratteristiche
L’Associazione, nata dall’unione spontanea di persone, si uniforma nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità, di elettività e di gratuità delle cariche associative e alle regole definite nello statuto.
L’Associazione, non ha scopo di lucro, è apolitica ed apartitica.

 

 
Art. 4
 
Finalità
L’Associazione, ispirandosi ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, persegue i seguenti scopi:
 
– Attività d’informazione e di promozione culturale e artistica
 
 
– Organizzazione di convegni, eventi, spettacoli e manifestazioni culturali e artistiche e produzione teatrale, musicale e audiovisiva attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
 
 
– Proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino l’apertura di nuovi spazi e luoghi per la produzione e la distribuzione artistica e culturale: teatri, sale di proiezione, palchi su strada.
 
– Pubblicare e promuovere riviste, libri e giornali di argomento culturale, di intrattenimento, d’informazione artistica utili per realizzare le finalità dell’associazione e incentivare le attività correlate agli argomenti trattati
– Promuovere, gestire il portale/sito internet www.consequenze.org e ogni altro strumento multimediale correlato.
 
 
– favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale;
– Curare e/o gestire sale cinematografiche, teatri e luoghi di ritrovo destinati all’arte nelle sue diverse espressioni
– Allestimento di manifestazioni artistiche e feste di piazza
– Esercitare qualsiasi attività volta alla tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico al fine di migliorarne le proprietà e per creare maggiori opportunità di lavoro
– Migliorare le capacità professionali dei suoi associati partecipando a iniziative formative, di ricerca e di sperimentazione anche attuandole direttamente
– Organizzazione di corsi di formazione professionale, culturale e artistica anche in collaborazione con Enti pubblici o privati
–  Gestire per conto proprio o conto di terzi luoghi destinati alla cultura
– Promuovere iniziative a favore dei portatori di handicap, malati, anziani e categorie di disagio fisico, psichico e sociale.
 
 
– L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività inerente, affine o complementare agli obiettivi associativi.
 
 
– L’Associazione potrà aderire a Federazioni e ad altre associazioni che abbiano finalità analoghe e potrà fornire la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi scopi. Tuttavia essa dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende sia pubbliche che private nonché delle organizzazioni sindacali.
 
– L’Associazione, al fine del conseguimento delle proprie finalità istituzionali potrà in ogni caso compiere tutte le operazioni ritenute utili e necessarie.
 
 
 
Art. 5
 
Durata – Esercizio sociale, amministrativo e finanziario
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
L’esercizio sociale, amministrativo e finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 
 
TITOLO II – ORGANI
 
Art. 6
 
Associati
 
L’Associazione, costituita inizialmente da sette soci fondatori, i quali all’atto della costituzione dell’associazione si sono riuniti nella prima assemblea generale degli associati per procedere alla nomina del primo consiglio direttivo nazionale dell’associazione, è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario.
Le prestazioni fornite dagli Associati sono gratuite e gli stessi sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle deliberazioni prese dagli organi rappresentativi secondo le attribuzioni fissate nello  statuto.
Il numero degli associati che compongono l’Associazione è indeterminato.
All’Associazione possono aderire tutti coloro, persone fisiche od enti, che condividendone lo spirito e gli ideali, siano interessati a partecipare alla completa attuazione degli scopi sociali, la cui domanda di adesione sia approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale.
 
a) Diritti degli Associati:
 
Tutti gli Associati che siano maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto a partecipare alla vita associativa nelle sue diverse espressioni.
I singoli Associati, a partire dal secondo anno di adesione all’Associazione, hanno diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Sociali nazionali e territoriali;
 
b) Doveri degli Associati:
Gli Associati hanno il dovere di:
– contribuire all’attività associativa per la realizzazione degli scopi istituzionali;
– pagare le quote associative secondo i termini e le modalità stabilite;
– osservare e far osservare lo Statuto ed i Regolamenti Associativi;
 
c) Quote Associative:
All’atto dell’iscrizione, gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e nella misura stabilita dall’Assemblea degli Associati.
 
d) Rinnovo dell’adesione all’Associazione
L’adesione all’Associazione deve essere rinnovata ogni anno attraverso il pagamento delle quote associative entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Il mancato pagamento della quota associativa anche solo per un anno comporta la decadenza dalla qualità di Associato.
 
e) Perdita delle qualifica di Associato:
La qualifica di Associato si perde per:
– decesso dell’Associato;
– dimissioni dell’Associato;
– ritardo nel pagamento della quota associativa anche relativa ad un solo anno o di quanto diversamente disposto dagli Organi Sociali;
– per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo e determinata da gravi motivi.
La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e non possono essere oggetto di alienazioni, ma sono trasmissibili soltanto a causa di morte.
 
f) Norme disciplinari:
 
E’ passibile di sanzione disciplinare l’associato che abbia violato le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, ovvero che sia venuto meno agli obblighi di correttezza di comportamento nei confronti dell’Associazione, ovvero sia stato inadempiente ai propri doveri di associato, ovvero abbia perduto il godimento dei diritti civili e politici.
Le sanzioni che il Consiglio Direttivo può comminare sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione (da 3 mesi ad 1 anno);
c) la radiazione.
 
Art. 7
 
Organi dell’Associazione
Gli organi nazionali dell’Associazione sono:
– l’Assemblea Generale degli Associati,
– il Consiglio Direttivo Nazionale;
– il Presidente, il Segretario Tesoriere;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli eventuali organi territoriali dell’associazione sono:
– l’Assemblea territoriale degli Associati del Comune o della Regione
– Coordinatore responsabile della Sezione Territoriale del Comune o della Regione
– Consiglio Direttivo del Comune o della Regione
 
 
 
Art. 8
 
Assemblea Generale degli associati
L’Assemblea Generale degli Associati è composta da tutti gli Associati. Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente e, in mancanza anche di quest’ultimo, dalla persona che verrà designata dagli intervenuti all’Assemblea Generale degli associati.
 
 
 
Art. 9
 
Competenze dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale degli Associati approva gli indirizzi generali ed i programmi delle attività dell’Associazione.
In particolare rientra tra le competenze dell’Assemblea Generale:
a) la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
b) le proposte di modifica del presente Statuto;
c) l’approvazione delle domande di adesione dei nuovi associati;
d) la decisione sulla perdita della qualifica di Associato;
e) la determinazione della quota associativa;
f) l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;
g) l’approvazione dei Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.
 
 
Art. 10
 
Convocazione dell’Assemblea Generale
L’AssembleaGenerale degli Associati si riunisce almeno tre volte all’anno in via ordinaria.
Entro il 31 dicembre di ogni anno per determinare il programma delle attività da svolgere nell’anno successivo.
Entro il 30 aprile per deliberare in ordine al resoconto delle attività dirette al perseguimento degli scopi dell’Associazione e del programma svolto nell’anno precedente, ed approvare il rendiconto economico e Finanziario redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Entro il 30 luglio al fine di monitorare lo stato di attuazione del programma di attività per l’anno in corso.
Al Presidente spetta il compito di convocare l’Assemblea Generale degli associati mediante, lettere spedite al domicilio di ogni Associato o via e-mail, ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di un avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’assemblea.
L’Assembler generale degli associati si riunisce invece in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo nazionale e su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 
 
Art. 11
 
Adunanze dell’Assemblea
l’Assemblea Generale degli associati in prima convocazione è validamente costituita se è presente almeno la maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, invece, è validamente costituita, dopo non meno di un’ora e non più tardi di 24 ore dalla prima, a prescindere dal numero degli Associati presenti.
L’Assemblea Generale degli associati è sovrana e le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti.
Per la modifica dello Statuto, o per l’approvazione dei regolamenti di cui all’art. 20, occorre una maggioranza dei due terzi dei votanti e comunque non inferiore al 51% degli aventi diritto al voto.
Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità con le stesse modalità e forme con le quali si è provveduto alla convocazione dell’Assemblea medesima.
Hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori di età che abbiano almeno un anno di adesione all’associazione, ed è ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio può ricevere una sola delega.
Il diritto di voto in ‘Assemblea è esercitato, di norma, per alzata di mano.
Per argomenti di particolare importanza, su decisione del Presidente o di almeno un terzo dei presenti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto con l’ausilio di due scrutatori che vengono nominati dal Presidente.
 
 
Art. 12
 
Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di cinque consiglieri fino a un massimo di nove, eletti dall’Assemblea Generale degli associati.
La nomina del primo Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione viene effettuata al momento della costituzione dell’Associazione direttamente da parte dell’assemblea dei soci fondatori dell’Associazione, indicati nell’atto costituivo,.
Il Consiglio DirettivoNazionale nel corso del suo mandato può cooptare alla unanimità tra i suoi componenti, per comprovate necessità connesse con il perseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione fino ad un massimo di due associati, oltre i membri eletti dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio DirettivoNazionale resta in carica tre anni o sino a dimissioni o revoca.
L’Assemblea Generale degli associati che alla scadenza del mandato triennale provvede ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale dovrà preliminarmente stabilire ad inizio di seduta il numero dei componenti del Consiglio che intende nominare entro il numero massimo previsto dal presente articolo.
I nuovi Consigli Direttivi Nazionali eletti dall’Assemblea Generale degli associati dovranno obbligatoriamente comprendere tra i propri componenti almeno due dei soci fondatori.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà alla loro sostituzione per cooptazione ed i consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato, per quanto attiene il Consiglio Direttivo Nazionale nominato nell’atto costitutivo.
Per quanto riguarda i nuovi Consigli Direttivi successivamente eletti, la sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio avverrà in via provvisoria sino alla successiva Assemblea Generale degli associati che provvederà alla elezione dei sostituti.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre componenti, è considerato decaduto l’intero Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere rinnovato.
La carica di Consigliere è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese varie regolarmente documentate e salvo eventuale compenso previa delibera annuale dell’Assemblea degli Associati.
 
 
Art. 13
 
Adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti, o, nel caso dei Consigli Direttivi nazionali successivi al primo, di almeno uno dei soci fondatori. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri.
Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei voti.
 
 
Art. 14
 
Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo, eccetto per le materia riservate alla competenza dell’Assemblea degli Associati, è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale, per la direzione e l’amministrazione, sia ordinaria che straordinaria  dell’Associazione e per il conseguimento degli scopi associativi. In particolare rientra fra le attribuzioni del Consiglio Direttivo:
a) stabilire la convocazione dell’Assemblea e fissarne l’ordine del giorno;
b) attuare le deliberazioni dell’Assemblea, adottando gli ulteriori provvedimenti a tal fine necessari;
c) provvedere all’amministrazione dell’Associazione;
d) nominare il Presidente qualora non sia stato nominato dall’Assemblea;
e) redigere il rendiconto economico e finanziario;
f) redigere i regolamenti dell’Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa e disposizione che venga ritenuta opportuna o necessaria per il buon funzionamento dell’Associazione;
g) fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari e stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione, controllare l’esecuzione stessa;
h) stabilire l’importo sia delle quote associative annue che di quelle straordinarie, fissandone le modalità di pagamento e sottoponendole alla deliberazione dell’Assemblea degli Associati;
i) deliberare sull’ammissione degli Associati;
l) decidere sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
m) stabilire le prestazioni di servizi degli Associati e di terzi e le relative norme e modalità;
n) conferire e revocare procure;
o) istituire le sezioni staccate dell’Associazione nominando i coordinatori responsabili.
 
 
Art. 15
 
Costituzione delle sezioni comunali e regionali dell’Associazione e regolamentazione dell’attività delle sezioni locali dell’Associazione
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire sezioni territoriali dell’associazione a livello comunale e/o regionale, nominando un coordinatore responsabile, sulla base di una autonoma valutazione di opportunità, ovvero sulla richiesta avanzata dalla Assemblea degli associati del territorio in questione.
In entrambi i casi il coordinatore responsabile nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale deve provvedere alla convocazione di tutti gli associati del territorio al fine della elezione del Comitato Direttivo Territoriale che deve affiancarlo nel coordinamento delle attività ad esso affidate, mantenendo la carica di coordinatore responsabile della struttura locale per un anno di attività.
Successivamente a tale periodo l’Assemblea Territoriale degli associati, convocata dal coordinatore responsabile uscente, procederà alla nomina degli organi ordinari dell’associazione locale: Comitato Direttivo Territoriale, Coordinatore responsabile e Segretario tesoriere.
Tali organi hanno il compito di articolare sul territorio di competenza il perseguimento dei fini dell’Associazione nazionale sulla base degli indirizzi organizzativi e programmatici fissati dagli organi nazionali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha in ogni caso il potere di procedere allo scioglimento degli organi delle sezioni locali dell’Associazione che nel corso della loro attività abbiano violato le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, ovvero che siano venuti meno agli obblighi di correttezza di comportamento nei confronti dell’Associazione, ovvero siano state inadempienti al proprio dovere di attenersi agli indirizzi organizzativi e programmatici fissati dagli organi nazionali nel perseguimento dei fini dell’Associazione nel territorio di competenza, o il cui coordinatore responsabile abbia perduto il godimento dei diritti civili e politici.
In caso di scioglimento degli organi locali dell’associazione per i motivi sopra descritti il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla nomina di un commissario straordinario dell’associazione locale che avrà il compito di riconvocare appena possibile l’assemblea territoriale degli associati al fine di ricostituire i nuovi organi locali, e comunque di coordinare per il tempo necessario l’attività dell’associazione locale.
 
 
 
 
Art. 16
 
Il Presidente – Il Segretario Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, ed un Segretario Tesoriere che restano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio .
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ovvero di fronte ai terzi ed il potere di firma sono affidati al Presidente.
 
Art. 17
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Ove lo ritenga opportuno, L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ove nominato, ha il controllo della gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione ed è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto tra persone esperte o che abbiano particolare competenza in materia contabile ed amministrativa. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ove nominato, predispone una relazione dettagliata sull’attività di controllo in occasione dell’Assemblea degli Associati che approva il rendiconto economico e finanziario.
 
TITOLO III – PATRIMONIO
 
Art. 18
 
Risorse economiche – Patrimonio
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi, sovvenzioni, dalle attività marginali di carattere commerciale e produttivo, donazioni e lasciti che le provengono sia dallo Stato che da Enti Locali, ovvero, dai privati. Il patrimonio sociale é costituito da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’Associazione stessa. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
 
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 19
 
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dell’Assemblea. L’Associazione si scioglie inoltre qualora venga meno la pluralità degli Associati senza che questa sia ricostituita nel termine di sei mesi.
 
 
Art. 20
 
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto su conforme decisione dell’Assemblea degli Associati, appositamente convocata, ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
 
Art. 21
 
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo Nazionale e soggetto all’approvazione dell’Assemblea Generale degli iscritti.
 
 
Art. 22
 
Richiamo ad altre leggi
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.
 
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Associazione Culturale
Consequenze
Roma

Reg. n° 13302 del 09 agosto 2007
Cod. Fis.: 97475300584